A.P.E. attestato prestazione energetica

Share
 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Grazie al nostro potere contrattuale siamo in grado di offrire alla nostra clientela la realizzazione dell'A.P.E. con ottime tariffe. (precisiamo che è una veritiera attestazione con sopraluogo reale dell'ingegnere) 

Quando va fatta?

Sin dal momento della trattativa e va inserito in tutte le pubblicità sia in caso di vendita,permuta o affitto (va fatta anche in caso di donazione)  il proprietario deve a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario.

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, ecc.

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. Nel D.Lgs 192/05.

Gli edifici che non necessitano di APE sono: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile, i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.

  • per PREVENTIVI info e costi, contattate SENZA IMPEGNO ore ufficio Gennaro Bellotti 348/5602035  0984/408042 0984/394641  bellotti@studioroges.it

Clicca qui per approfondimenti https://www.studioroges.it/news-ape-che-cose

 VEDI ANCHE www.studioroges.it/servizi-visure-aggiornate-e-storiche ; www.studioroges.it/servizi-registrazione-contratti-di-affitto-e-adempimenti-successivi